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La riadozione dello strumento urbanistico è necessaria con modifiche che stravolgono l’impianto iniziale.

Il Piano Regolatore disciplina molti aspetti del territorio e degli immobili, come destinazione d’uso e possibili trasformazioni edilizie.

La sua legittimità trae origine dalla procedura prevista dall’ordinamento nazionale in materia di pianificazione territoriale, molto probabilmente integrata dalle leggi regionali.

Tuttavia la sua formazione e attivazione avviene con una procedura composta da una serie successiva di fasi, che provo a riassumere in questo ordine:

  1. Avvio di procedimento (incarico affidato o redazione indoor del Comune)
  2. Adozione della proposta di Piano Regolatore;
  3. Periodo entro il quale fare osservazioni alla stessa proposta;
  4. Controdeduzioni, cioè risposte della P.A. (Comune) alle osservazioni pervenute;
  5. Approvazione definitiva del PRG comprensiva di eventuali modifiche derivanti da parziale o totale accoglimento delle osservazioni.

Facciamo un piccolo focus sulla fase numero 3 delle osservazioni.

Chiunque può fare una osservazione alla proposta di P.R.G., in quanto la filosofia che sorregge l’istituto delle osservazioni è quello della progettazione partecipata (o Partecipazione) della cittadinanza allo strumento urbanistico comunale.

L’osservazione può riguardare aspetti di dettaglio oppure riguardare perfino l’intera struttura del Piano Regolatore.

L’osservazione con modifiche sostanziali comporta la ripetizione della adozione del P.R.G.?

La giurisprudenza ha consolidato un principio per cui si debba procedere alla ripubblicazione del Piano Regolatore generale solo in caso di modifiche che comportino uno stravolgimento dello strumento adottato, ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, e non anche per variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario.

Tale aspetto vale anche quando queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (Cons. Stato n. 865/1984; n. 4984/2003; n. 6865/2011; n. 4321/2012; n. 5769/2013; n. 2513/2019).

In altre parole, la ripubblicazione è necessaria quando le modifiche apportate al progetto iniziale nel corso del procedimento finalizzato alla sua approvazione comportano un sostanziale cambiamento nei suoi criteri ispiratori e nel suo assetto essenziale, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, determinando una rielaborazione complessiva del piano stesso (Cons. di Stato n. 3806/2019, n. 5492/2004).

Quali sono i cambiamenti sostanziali che richiedono la duplice adozione dello strumento P.R.G.

La procedura di ri-pubblicazione o ri-adozione del Piano Regolatore comunale va effettuata per i suddetti motivi in quanto lo scopo è garantire un libero e trasparente processo di partecipazione alla sua stesura da parte di tutti.

Da qui nasce l’interrogativo per cui si rende necessario o meno provvedere, cioè individuare ancora una volta quei limiti di modifiche apportate tra l’adozione e le osservazioni.

Se da una parte modifiche meramente formali o di dettaglio non sono sufficienti per comportare un “ritorno” degli atti in Consiglio (dovendo al riguardo riconoscersi all’Amministrazione comunale un ragionevole margine di discrezionalità valutativa), è pur vero che ci sono altri criteri che comportano la ripubblicazione del Piano.

Le modifiche di natura sostanziale apportate al piano rispetto al suo impianto originario non possono essere valutare su una logica meramente “quantitativa”, ossia intesa a valorizzare il semplice dato numerico (numero degli articoli e dei commi delle N.T.A., etc.).

Al contrario occorre riscontrare la concreta incidenza delle modifiche sulle scelte pianificatorie del Comune, sulla destinazione impressa ai suoli, sulla loro suddivisione e su tutti gli altri dati qualificanti uno strumento urbanistico generale.

In definitiva nel P.R.G. la differenza tra l’adozione e quella versione scaturente a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni non deve essere tale da alterare scompaginare l’intera struttura del Piano.

Un esempio ricorrente sono le riformulazioni di prescrizioni immutate nella sostanza o in modifiche marginali intese a rendere coerenti le singole previsioni con altre norme tecniche, con quanto controdedotto a eventuali osservazioni o anche solo con l’impianto generale del P.R.G.

Resta il fatto che in questo ambito è difficile individuare una linea netta capace di separare l’ambito di ripubblicazione o meno.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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