Niente prescrizione amministrativa per illeciti edilizi datati e raffigurati in precedenti pratiche edilizie
Al netto di autorizzazioni e vari nulla osta, la denuncia inizio attività comprendeva tale adempimento
La procedura della DIA è stata definitivamente sostituita dalla SCIA col D.Lgs. 222/2016.
Mentre l’efficacia del Permesso di Costruire è sempre stata legata a specifici termini di presentazione inizio e fine lavori, la denuncia di inizio attività era soggetta al solo termine triennale di ultimazione opere.
E il termine triennale aveva valenza anche ai fini di far dichiarare decaduta la DIA oltre la sua decorrenza, ne parlo in questo articolo.
La cara e vecchia DIA infatti aveva tale denominazione: Denuncia Inizio Attività.
E già dal nome si intuisce che aveva anche funzione di informare la PA dell’inizio delle opere prossimo venturo.
Riprendo i primi due commi dell’articolo 23 DPR 380/01 vigenti, ad esempio, all’anno anno 2008:
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività e’ corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed e’ sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento e’ subordinata a nuova denuncia. L’interessato e’ comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e’ priva di effetti.
L’efficacia dell’inizio lavori decorreva dal rilascio di autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati
Neanche la L. 241/90 incideva sui termini decadenziali e di inefficacia per mancata presentazione dell’inizio lavori nella Denuncia Inizio Attività in ambito edilizio.
Prendendo spunto dal principio statuito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3124/2019, non si può applicare in automatico il termine decadenziale di inizio lavori come per il PdC:
l’assenza di una previsione del termine di avvio dei lavori, tenuto conto della ispirazione liberalizzatrice dell’attività edilizia che informa le disposizioni sulla d.i.a. e s.c.i.a., non può essere colmata con l’applicazione in via di analogia legis di disposizione testualmente e precipuamente riferita al permesso di costruire, che, riguardando interventi edilizi di maggiore consistenza e incidenza sotto il profilo urbanistico-edilizio, è assoggettato razionalmente a una disciplina diversa e specifica.
Da qui emerge un aspetto interessante: sulla disciplina dell’inizio lavori le Regioni potevano comunque entrare nel merito.
Ad esempio, la vecchia L.R. 1/2005 di Toscana con articolo 84 disponeva per la DIA un termine decadenziale per inizio lavori pari ad un anno.
Ecco perchè, anche quando si fanno le verifiche immobiliari, occorre prestare attenzione all’effettiva efficacia dei vecchi titoli edilizi depositati negli archivi comunali.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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