La mera rappresentazione di abusi edilizi in precedenti titoli abilitativi rilasciati dal Comune non genera alcun legittimo affidamento.
In materia di legislazione concorrente Stato-Regioni ogni tanto riemerge il contrasto sull’ultimo Condono edilizio emanato in base alla L. 326/2003 e le recenti intenzioni di riaprirne i termini in Campania.
Il “Terzo Condono Edilizio” col D.Lgs. 269/2003 art. 32 c. 26 convertito in L. 326/2003 riaprì i termini per la presentazione della domanda introducendo alcune condizioni, limitazioni e possibilità.
In particolare alle Regioni fu consentita la possibilità di emanare entro 60 gg una propria norma con cui potevano determinare possibilità, condizioni e modalità per l’ammissione alla sanatorie delle rispettive tipologie di abuso edilizio esclusivamente nelle aree non soggette a vincoli di cui all’art. 32 della L. 47/85.
In tal senso la Corte Costituzionale si è già espressa sul punto sulla possibile concorrenza legislativa in materia di Condono edilizio con le proprie sentenze n. 196/2004, n. 70/2005, n. 49/2006 e n. 225/2012.
Esse hanno ribadito il principio che in tale ambito rimane di competenza legislativa esclusiva statale la sanzionabilità penale e che allo Stato è riservato il potere di individuare la portata massima di un atto straordinario, ritenendo quindi invalicabili dal Legislatore regionale i limiti posti dallo Stato.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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