Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
La differenza tra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione riguarda la finalità collettiva rispetto a quella parafiscale.
Il contributo concessorio è stato introdotto nell’attuale regime con la L. 10/77 Bucalossi.
Il contributo sul costo di costruzione è commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione, secondo gli articoli 15 e seguenti del Testo Unico per l’Edilizia D.P.R. 380/01.
Questo contributo concessorio è ripartito quindi in due parti:
Gli oneri di urbanizzazione sono parametrati al beneficio tratto dall’intervento dall’esistenza di opere di urbanizzazione con l’obiettivo di redistribuire i costi sociali dell’aggravamento del carico urbanistico.
Il pagamento degli oneri non consiste in una imposta di scopo comunale (non vi è la necessità che gli oneri di urbanizzazione incassati in una determinata area siano devoluti alle opere di urbanizzazione ivi realizzate e/o necessarie).
Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione incidono molti sui costi di intervento edilizio.
Non sussiste neppure un rigoroso rapporto/vincolo tra carico urbanistico ed oneri di urbanizzazione al punto da non ammettere la modulazione degli oneri stessi anche in funzione di diverse finalità (ad esempio scoraggiare l’espansione in determinate aree ovvero incentivarla in altre).
Al contrario l’applicazione degli oneri di urbanizzazione trova giustificazione sostanziale nel rapporto del carico urbanistico ingenerato da un nuovo insediamento o da un mutamento di destinazione d’uso (TAR Piemonte II n. 630/2018).
Il contributo sul costo di costruzione invece si configura come compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore”, praticamente un prelievo parafiscale.
A livello di Testo Unico nazionali sono relazionati solo al Permesso di Costruire, mentre le Regioni nel frattempo….
Nel frattempo le regioni hanno esteso l’assoggettamento di interventi edilizi minori soggetti a SCIA e CILA, in presenza di certe condizioni, al versamento degli oneri d’urbanizzazione e costo di costruzione.
Su questo aspetto ci sarà da ragionare poi. Il principio cardine è che l’intervento edilizio incidente sul carico insediativo e urbanistico del territorio circostante deve essere assoggettato al pagamento concessorio.
Il privato che effettua l’intervento deve compartecipare alla realizzazione della parte pubblica della città e territorio.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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