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  • Carlo Pagliai
  • CILA

Incaricare un professionista per dirigere i lavori è caldamente consigliato anche in Edilizia libera

Lo so, il Direttore Lavori non è previsto per legge quindi si può fare a meno e risparmiare.

Tra i committenti italiani serpeggia la cultura e l’equazione che non essendo obbligo, si deve fare a meno.

O quanto meno, l’asticella dell’obbligo è sempre vista come un mostro cattivo e puzzolente da evitare a prescindere.

Oggi sul banco di prova si affronta l’obbligo della presenza del Direttore Lavori negli interventi edilizi di minore entità, cioè quelli rientranti nell’Edilizia Libera.

Il Regime dell’edilizia libera si articola su due tronconi: il primo soggetto a CILA, l’altro veramente libero da comunicazioni.

La normativa del Testo Unico per l’edilizia, a valle delle modifiche apportate dal D.Lgs. 222/2016 (SCIA 2), non menziona il direttore lavori tra gli attori da scendere in campo durante questi interventi minori.

Nel video corso sul Decreto ‘SCIA 2’ parliamo appunto di questo aspetto e delle possibili conseguenze, relative ai restanti soggetti interessati dal percorso di intervento edilizio.

La presenza facoltativa del Direttore dei Lavori peraltro è stata confermata anche dalla modulistica unificata nazionale, che prevede la possibilità di indicare e nominare il Direttore Lavori nella CILA, la Comunicazione Inizio Lavori asseverata dal professionista abilitato.

Nella versione del D.P.R. 380/01 vigente al momento in cui scrivo, l’art. 6-bis dispone il solo obbligo di un professionista abilitato che asseveri una serie di conformità alla disciplina e normativa vigente.

Il professionista non interviene neppure come progettista, non entrando in merito sul progetto ed elaborati corredanti la CILA; resta il fatto che la Signora Marcella non ha minime competenze nel conoscere tutto il groviglio burokratico che deve rispettare, quindi….

Si ritorna indietro come nel gioco dell’oca: è necessario che il Committente, soggetto titolare e proprietario dell’immobile, dia incarico al professionista non solo di asseverare, ma anche di progettare l’intervento; in caso contrario sarà dura che il committente riesca da solo a centrare l’obbiettivo di conformità dell’intervento.

Dal progettista CILA al Direttore Lavori.

Come professionisti cosa facciamo? Gli compiliamo il progetto e la documentazione della CILA, provvediamo alla consegna telematica al Comune e lo salutiamo e lo abbandoniamo?

Non è la strada giusta per questi motivi:

  • la fase esecutiva verrà gestita tra committente e impresa edile, venendo a mancare una figura esterna con valore di terzietà tra questi due (a meno che il professionista non prenda percentuali sottobanco dall’impresa, chiamate “creste” con evidenti conflitti di interesse);
  • il proprietario apporta varianti in corso d’opera sconfinando facilmente in abusi edilizi non sanabili;
  • assenza di controllo per una corretta esecuzione a regola d’arte;

Ecco che il committente deve assumere certe consapevolezze per raggiungere il buon risultato di una corretta esecuzione a regola d’arte del progetto.

In caso contrario rischia seriamente di andare alla deriva, risparmiando sì i costi del Direttore Lavori, ma rimettendo probabilmente costi assai maggiori come extra capitolati non quantificati, errori di esecuzione e per eventuali abusi edilizi.

Tutti i miei video sulla CILA sono su YouTube.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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