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Il nuovo regime sottace sull’efficacia retroattiva delle norme più favorevoli.

Il Legislatore quando effettua norme di semplificazione dovrebbe inserire clausole di retroattività.

E’ assai noto che il diritto amministrativo segue l’ordinario regime di irretroattività della norma, salvo diversa e specifica disposizione della norma stessa.

Con l’entrata in vigore del DPR 31/2017 sono state individuate una serie di opere e interventi esentati dalla richiesta di qualsiasi forma di autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata che sia, e sono indicate specificatamente nell’Allegato A del DPR 31/2017.

Trattasi di 31 categorie di intervento, assai circoscritte e in molti casi ulteriormente suscettibili di discrezionalità da parte di ogni attore coinvolto.

L’unica finestra, se così possiamo definirla, che corre in aiuto a coloro che avessero già compiuto tali opere rientranti nell’Allegato A prima dell’entrata del DPR 31/2017 stesso è l’art. 17.

In particolare lo è il comma 2 dell’art. 17, tuttavia scritto in chiave sibillina:

2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica.

La norma sembra esentare la rimessa in pristino, chissà se ritiene legittimato automaticamente.

La prima cosa su cui occorre interrogarsi è cosa intenda la parte finale, cioè quel “non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica“: quali titoli abilitativi prende in esame? Quelli edilizi o solo quello della Paesaggistica? Facciamo due ipotesi interpretative:

La seconda cosa su cui bisogna interrogarsi è cosa intenda invece nella prima parte, ovvero “non può disporsi la rimessa in pristino ecc..”.

Intende forse concedere il beneficio della sola non rimessa in pristino, lasciando aperto lo scenario della necessaria regolarizzazione sotto il profilo paesaggistico con l’apposita procedura di compatibilità paesaggistica? O intende forse concedere il beneficio in forma estesa tale da ritenere automaticamente legittimati e non punibili tali opere ?

La giurisprudenza sul punto è assai scarna e al momento sposa la linea rigida.

Al momento ci sono poche pronunce, tutte volte a confermare la distinzione tra attuale e precedente regime di semplificazione, non ammettendo l’applicazione retroattiva del più mite e favorevole Allegato A DPR 31/2017.

L’unica sentenza che si esprime velatamente favorevole (ma non espressamente) all’applicazione retroattiva, si legge tra le righe della sentenza del Consiglio di Stato n. 2378/2017.

In senso contrario invece ci sono le sentenze del Consiglio di Stato n. 312/2018, TAR Campania n. 851/2017,  TAR Veneto II n. 1007 del 13 novembre 2017, che confermano il valore non retroattivo del DPR 31/2017.

Sembra esserci un corto circuito nell’art. 17 del DPR 31/2017.

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E qui sembra di arrivare ad un contro senso: l’art. 17 comma 2 allora cosa riguarda?

A mio avviso trova un ristretto margine applicativo per alcune opere eseguite di cui all’Allegato A prima dell’entrata in vigore del DPR 31/2017, per i quali il legislatore dispone che non può ordinarsi la rimessa in pristino.

E quindi? Si procede comunque alla loro regolarizzazione sotto il profilo paesaggistico con l’unica procedura di compatibilità paesaggistica? 

Risposta: Si. 

Bene, e nel caso in cui il parere sulla compatibilità paesaggistica fosse negativo?

Risposta: si dovrebbe procedere alla rimessa in pristino.

Peccato che la rimessa in pristino non sia prevista secondo l’art. 17 comma 2 DPR 31/2017.

E’ un serpente che si morde la coda.

Si potrebbe quindi giungere al controsenso che debbano essere considerati legittimi e legittimati?

E’ tutto da vedere. A volte basterebbe scrivere meglio le norme.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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