Pubblicato in G.U. n. 124 del 29 maggio 2024 - entra in vigore il 30 maggio 2024
Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
Pubblicato in Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117. – testo originario e coordinato con le modifiche aggiornate alla G.U. del 14/06/1999, n. 137.
Preambolo
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D’ITALIA
– In virtù della delegazione dei poteri conferiti al governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601, e della potestà concessagli con l’art. 4 della legge 26 settembre 1920 n. 1322, e con l’art. 3 della legge 19 dicembre 1920 n. 1778, di estendere le leggi del regno alle nuove provincie con le necessarie disposizioni di coordinamento;
-Visti i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nel regno: legge 20 giugno 1871 n. 283; legge 29 maggio 1873 n. 1387; legge 4 luglio 1874 n. 2011; legge 4 marzo 1876 n. 3713; legge 20 giugno 1877 n. 3917; legge 11 aprile 1886 n. 3794; legge 1 marzo 1888 n. 5238; legge 29 dicembre 1901 n. 535; R.D. 2 febbraio 1902 n. 18; legge 31 marzo 1904 n. 140; testo unico 25/07/1904 n. 523; legge 23 giugno 1906 n. 255; legge 19 luglio 1906 n. 379; legge 5 maggio 1907 n. 257; legge 14 luglio 1907 n. 539; testo unico 10 novembre 1907 n. 844; legge 09/07/08 n. 445; legge 2 giugno 1910 n. 277; legge 22 dicembre 1910 n. 919; legge 3 marzo 1912 n. 134; testo unico 21 marzo 1912 n. 442; legge 14 luglio 1912 n. 834; R.D.L. 6 maggio 1915 n. 589; decreto-legge luogotenenziale 11 novembre 1915 n. 1633; decreto-legge luogotenenziale 9 novembre 1916 n. 1596; decreto luogotenenziale 26 luglio 1917 n. 1299; decreto-legge luogotenenziale 2 settembre 1917 n. 1597: decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917 n. 1605; decreto- legge luogotenenziale 8 agosto 1918 n. 1256; decreto-legge luogotenenziale 29 agosto 1918 n. 1340; legge 15 dicembre 1918 n. 1881; decreto- legge luogotenenziale 5 gennaio 1919 n. 60; decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919 n. 86; decreto legge luogotenenziale 9 marzo 1919 n. 350; decreto legge luogotenenziale 23 marzo 1919 n. 461; R.D. legge 8 luglio 1919 n. 1271; R.D.L. 4 gennaio 1920 n. 38; R.D.L. 7 aprile 1921 n. 640; R.D. 28 ottobre 1921 n. 2156; R.D.L. 19 novembre 1921 n. 1723; R.D.L. 23 ottobre 1922 n. 1375; R.D.L. 15 gennaio 1923 n. 363; R.D. 3 maggio 1923 n. 1217; R.D. 7 giugno 1923 n. 1349; R.D. 6 settembre 1923 n. 2125; decreto-legge 7 ottobre 1923 n. 2282; R.D. 11 novembre 1923 n. 2395; R.D. 2 dicembre 1923 n. 2579; R.D. 2 dicembre 1923 n. 2700; R.D. 6 dicembre 1923 n. 2788; R.D. 23 dicembre 1923 n. 2965;
– Nonché i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nelle nuove provincie: prescrizioni 24 dicembre 1839 n. 30357 per il tirolo; ordinanza governatoriale 13 luglio 1844, numero 7507, per Gorizia e Gradisca; legge imperiale 3 dicembre 1852, B. L. I. n. 250; legge 19 febbraio 1873, boll. prov. n. 20, per la Dalmazia; ordinanza ministeriale 3 luglio 1873 n. 6953, per l’Impero; legge 9 novembre 1880, boll. prov. n. 2 ex 1881, per la Dalmazia; legge 27 dic. 1881, boll. prov. n. 5, per l’imboschimento del carso nel territorio di Trieste; notificazione luogotenenziale 4 marzo 1882, boll. prov. n. 9, per il litorale; legge 11 novembre 1883, boll. prov. n. 11, ex 1884, per l’Istria; legge 9 dicembre 1883, boll. prov. n. 13, per l’imboschimento del carso nella contea principesca di Gorizia e Gradisca; notificazione luogotenenziale 24 febbraio 1884, boll. prov. n. 12, per il litorale; ordinanza luogotenenziale 1 giugno 1884, boll. prov. n. 12, per il litorale; legge 30 giugno 1884, B. L. I. n. 117 per l’Impero; legge 7 febbraio 1888, B. L. I. n. 17 per l’Impero; ordinanza luogotenenziale 19 novembre 1891, boll. prov. n. 43, per il Tirolo; legge 24 maggio 1893, boll. prov. n. 34, per la regione del carso nel margraviato d’Istria; legge 21 agosto 1894, boll. prov. n. 21, per il carso delle isole del Quarnero; legge 5 giugno 1897, boll. prov. n. 21, per la contea principesca del Tirolo, legge 16 dicembre 1908, boll. prov. n. 10, per l’imboschimento del margraviato d’Istria; legge 4 gennaio 1909, B. L. I. n. 4, per l’Impero; ordinanza luogotenenziale 26 maggio 1911 n. 900-6, per la contea principesca del Tirolo; legge 9 settembre 1912, boll. prov. n. 22, per la contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 29 ottobre 1912, boll. prov. n. 22, per la Dalmazia; legge 12 dicembre 1912, boll. prov. n. 34, per la contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 12 maggio 1913, boll. prov. n. 17, per la Dalmazia;
– Ritenuta l’urgenza di coordinare ed unificare con gli opportuni adattamenti e le necessarie modificazioni, tutte queste varie e complesse disposizioni in materia di boschi e di terreni di montagna;
-Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l’economia nazionale, di concerto con i nostri ministri segretari di Stato per l’interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
TITOLO I PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI
Capo I LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA’ TERRIERA.
Sezione I VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI
Art. 1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
Capo I LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA’ TERRIERA.
Art. 2. La determinazione dei terreni di cui all’articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali. A tale scopo l’Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini. In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.
Art. 3. Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all’albo pretorio del Comune. Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati. La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.
Art. 4. I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall’articolo precedente. Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l’esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell’Ispettorato forestale , al Comitato costituito a norma dell’art. 181 . Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopraluogo. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.
Art. 5. Esaurito l’esame dei ricorsi, il Comitato forestale darà notizia dell’esito di essi all’Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giorni dall’annuncio, curerà la pubblicazione all’albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l’indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse. Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s’intenderà definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta.
Art. 6. Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 5.
Art. 7. Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all’art. 1.
Art. 8. Per i terreni predetti il Comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all’art. 1. Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.
Art. 9. Nei terreni vincolati l’esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:
a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;
c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre. Su conforme parere dell’Autorità forestale, il Comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.
Art. 10. Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l’economia nazionale ,il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali. Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale.
Art. 11. Il Comitato , nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall’art. 434 del codice penale .
Art. 12. I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale . Per l’ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6. I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell’Ispettorato forestale. Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati.
Art. 13. Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all’art. 1, possono dal Comitato forestale , su proposta dell’Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo. Il Comitato forestale potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente comma. L’esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s’intenderanno vincolati. Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 14. Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell’Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposte a vincolo. Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.
Art. 15. Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella L. 26 giugno 1913, n. 888 , per prevenire e combattere le malattie delle piante, in quanto trovino applicazione nel caso particolare. Vedi, ora, la l. 18 giugno 1931, n. 987.
Art. 16. Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.
Sezione II VINCOLO PER ALTRI SCOPI
Art. 17. I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione. Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell’economia nazionale . Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l’imposizione dei detti vincoli, sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio. Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all’atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l’indennizzo di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari .
Art. 18. La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell’articolo precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale in seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione scritta di una Commissione di membri del Comitato , incaricata dei necessari accertamenti. Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale. Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall’art. 4.
Art. 19. La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento dell’autorità, di cui all’art. 17, comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell’attualità il godimento del bosco. Dal momento della notificazione fino all’esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante. Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell’indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli.
Art. 20. Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell’art. 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo il Comitato informerà l’Amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni. Analoga notificazione sarà fatta dall’autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell’articolo stesso. Entro trenta giorni dalle dette notificazioni, l’Amministrazione forestale invierà al Sindaco, per la pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso. L’affissione all’albo sarà fatta per un periodo di giorni quindici, dopo del quale la determinazione del vincolo s’intenderà definitiva ad ogni effetto di legge.
Art. 21. Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l’ammontare dell’indennizzo. Qualora manchi l’accordo fra le parti, la misura dell’indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l’altro dall’ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri iscritti nell’albo dei periti del Tribunale . Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina dell’arbitro non designato dall’altra parte . La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge .
Art. 22. Il Collegio arbitrale, di cui all’articolo precedente, nel determinare la misura dell’indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo. Qualora il bosco vincolato agli effetti dell’articolo 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici, l’eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo.
Art. 23. In casi d’urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all’art. 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall’articolo stesso, il Comitato forestale, , su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l’astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all’esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti.
BOSCHI E FORESTE TITOLO I PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL PUBBLICI INTERESSI
Capo II DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA
Art. 24. Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l’applicazione dell’art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all’art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 , e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l’obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.
Art. 25. In caso d’inosservanza dell’obbligo stabilito nell’articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato , depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell’esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull’ordinanza del Presidente del Comitato , sarà fatta con le norme stabilite per l’esazione delle contribuzioni dirette.
Art. 26. Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall’art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell’articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.
Art. 27. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.
Art. 28. Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall’art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi. La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell’Amministrazione forestale.
Art. 29. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l’esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all’Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali. Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.
Art. 30. Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell’art. 28.
Art. 31. I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d’ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell’art. 17.
Art. 32. Senza tener conto dell’esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un’epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l’esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all’Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all’art. 10.
Art. 33. Chiunque, in occasione d’incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l’opera di spegnimento, è punito a norma dell’articolo 435 del codice penale .
Art. 34. Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell’arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal codice penale.
Art. 35. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all’Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l’infrazione fu commessa . Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall’art. 28. Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l’intera pena. Comma così modificato dall’art. 2, r.d.l. 3 gennaio 1926, n. 23, conv. in l. 24 maggio 1926, n. 898.
Art. 36. La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all’Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione. L’Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena. Detto termine non potrà superare i sessanta giorni. Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l’ammenda non pagata nei termini suddetti, l’Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore competente per l’ulteriore corso di giustizia.
Art. 37. Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell’art. 35, od oblazioni ai sensi dell’art. 101 del codice penale , non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo. Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall’ultima condanna, conciliazione od oblazione. La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.
Art. 38. Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall’art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.
Art. 39. Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato. Tali opere si distinguono in due categorie:
1) opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;
2) altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.
Le prime sono di competenza del Ministero della economia nazionale , che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l’opera del Corpo reale delle foreste , le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l’opera del Corpo reale del genio civile .
TITOLO II SISTEMAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI MONTANI
Capo I SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI
Art. 40. I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l’articolo 7, lettera b), del testo unico, approvato con R.D. 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico.
A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli artt. 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto.
Art. 41. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.
Art. 42. Tra l’Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l’ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, che potrà continuare a rimanere affidata all’Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.
Art. 43. Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno d’accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l’art. 39.
Art. 44. L’esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il Direttore generale delle foreste e demani ed un Ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l’economia nazionale . Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque il detto esame è deferito al Comitato tecnico di magistratura. Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Art. 45. Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell’art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell’elenco dei terreni, distinti per zone.
Art. 46. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell’elenco, di cui all’articolo precedente, l’elenco è notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione.
Trascorso detto termine, il Sindaco invierà i reclami all’Ispettorato forestale il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al Ministero dell’economia nazionale . Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di questo.
Art. 47. In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero , l’elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell’elenco s’intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione delle opere di sistemazione. Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Art. 48. L’approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all’art. 39 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 49. Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonché quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l’esercizio del pascolo.
Art. 50. Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l’esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un’indennità annua in somma fissa tenuto conto del reddito netto all’epoca dell’inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento. In caso di mancato accordo, l’indennità sarà liquidata nei modi previsti dall’art. 21 . L’indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell’Amministrazione dello Stato per la esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi. Il giudizio dell’Amministrazione è insindacabile, tanto per l’approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori.
Art. 51. Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all’art. 45 l’Amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od utente un’indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall’articolo precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e dell’esenzione dalla imposta fondiaria di cui all’art. 58.
Art. 52. I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell’inizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino. La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dall’art. 55. La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potrà essere anche prevista nei progetti di sistemazione purché i proprietari interessati ne assumano l’esecuzione con le norme di cui al detto articolo.
Art. 53. Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall’articolo seguente. Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il Ministero dell’economia nazionale nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli. In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e 114.
Art. 54. Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria. Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell’art. 9. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell’economia nazionale . Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire 50.000 e, in caso di recidiva, fino a lire 200.000; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II, del presente decreto . Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell’economia nazionale, anche quando l’azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell’ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura conservazione.
Art. 55. Il Ministro per l’economia nazionale sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all’art. 45, siano eseguiti dai proprietari soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione. In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell’importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove, questi non siano stati forniti dalla Amministrazione forestale. Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura. Ora, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Art. 56. Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d’arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri dell’economia nazionale e dei lavori pubblici. I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto dell’imposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse. Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero dell’economia nazionale deliberi di procedere all’acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.
Art. 57. Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall’Amministrazione interessata a partire dal 10 gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere concesse.
Art. 58. I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell’art. 54, sono esenti dall’imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni quaranta, quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici, quando si tratti di boschi cedui. L’imposta sgravata non darà lungo a reimposizione delle Province nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla L. 14 luglio 1864, n. 1831. L’esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l’uno per cento dell’ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni. Lo sgravio e l’esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all’agenzia delle imposte, corredata di certificato pure in carta libera, dell’Ispettorato forestale comprovante l’esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura. L’Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.
Art. 59. Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani. Alla concessione dell’esecuzione delle dette opere provvederanno i Ministeri dei lavori pubblici e della economia nazionale d’accordo col Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il Consiglio di Stato.
Art. 60. Alle persone indicate nell’articolo precedente lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio. Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, potrà in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario, essere aumentato fino al 20 per cento. Qualora l’importo delle spese accertate e liquidate, come sopra, dall’Ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l’interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell’emissione del decreto di rimborso.
Art. 61. Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne domanda al competente Ufficio del Genio civile o dell’Ispettorato forestale.
Alla domanda, che deve contenere l’indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi: a) una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e l’indicazione grafica delle opere da eseguire; b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione: c) i documenti atti a dimostrare la idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere. L’Ufficio del Genio civile o l’Ispettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunzi legali della Provincia.
Art. 62. Dopo un mese dall’inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l’economia nazionale o il Magistrato alle acque, per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità. Compiute le pubblicazioni, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l’economia nazionale o entrambi d’accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono sulla ammissibilità della domanda e fissano il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.
Art. 63. Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso. Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del primo comma del precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l’economia nazionale o entrambi d’accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell’estensione del territorio che i richiedenti si propongono di sistemare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento della sistemazione, della migliore rispondenza delle opere proposte dall’uno o dall’altro concorrente agli scopi della sistemazione e ad altri interessi pubblici, nonché del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell’opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente sia dall’attendibilità e compiutezza dei preliminari studi tecnici esibiti. A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.
Art. 64. Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di prelazione. Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda, ai sensi del precedente art. 62.
Art. 65. Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si può, dopo l’approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale, di cui all’art. 1 del D.L. 8 agosto 1918, n. 1256, in proporzione dell’importo di ciascun lotto collaudato.
Art. 66. Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.
Art. 67. Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle contravvenzioni, purché presti giuramento innanzi al Pretore del mandamento o innanzi al Sindaco del Comune ove il personale stesso risiede.
Art. 68. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione anche al disposto dell’art. 78 del T.U. 2 gennaio 1913, n. 453, alle Provincie, ai Comuni ed ai consorzi, concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse. I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere indicati in detto programma, e, nell’esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 69. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie per l’inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produzione e lavoro. Nell’anticipazione potrà essere compreso l’importo della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico. Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti in relazione all’avanzamento dei lavori in modo che gli enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli. Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi l’erogazione delle somme complessive riscosse per mutui.
Art. 70. Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli artt. 9 e 73 del menzionato testo unico di legge approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.
Art. 71. Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di cinquanta, comprensivo di una quota di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento.
Art. 72. Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati.
Art. 73. In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per l’esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni dell’art. 16 della L. 11 dicembre 1910, n. 855.
Art. 74. Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e di archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di lire 2000 .
Art. 75. L’Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall’art. 1 potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch’essi sottoposti a vincolo. L’Amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l’imboschimento delle dune e delle sabbie mobili. Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all’Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali e, nelle Province comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest’ultimo.
Capo II RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI
Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 76. I proprietari dei terreni di cui all’articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell’articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale . Essi inoltre possono cedere i loro terreni all’Amministrazione forestale, od agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l’esito delle colture. Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l’Amministrazione forestale e gli enti, di cui al primo comma dell’articolo precedente, possono procedere all’occupazione temporanea od all’espropriazione di essi sempre che si tratti di terreni vincolati.
Art. 77. Qualora si riconosca la necessità d’inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l’Amministrazione forestale e gli enti di cui all’art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all’occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza per altro mutarne la destinazione.
Art. 78. L’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dall’esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall’art. 21.
Art. 79. I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi. La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall’Autorità giudiziaria, a norma dell’art. 659 del codice civile , quando dai lavori di rimboschimento possano derivare vantaggi ad altri proprietari. I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima,nel qual caso è obbligatorio pel consorzio l’acquisto di essi. Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell’area del rimboschimento, procedere all’espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti, corrispondendo il prezzo che verrà stabilito nei modi previsti dall’art. 21.
Art. 80. L’amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l’ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.
Art. 81. La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.
Art. 82. é data facoltà ai consorzi di stabilire, nell’atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l’appello ai Tribunali ordinari.
Art. 83. Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschimento non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci. La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene presentata al Prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro per l’economia nazionale colle sue osservazioni per la emanazione del decreto reale.
Art. 84. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 2000 , ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di sei anni dalla data dell’atto costitutivo, occorrano per l’esecuzione dei lavori di rimboschimento.
Art. 85. Per la durata di un triennio dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’economia nazionale in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a Provincie, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali.
Art. 86. Per la Basilicata le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale exfeudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l’impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico dello Stato. Ai Comuni sarà corrisposta un’indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell’ultimo quinquennio durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati all’Amministrazione forestale. Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle Province e dei Comuni, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall’inizio dei lavori di rimboschimento, del Demanio forestale dello Stato.
Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e della Provincia, e a vantaggio dei monti frumentari; per i beni comunali patrimoniali fatta deduzione della precedente rendita percepita dalla Provincia o dai Comuni, che continueranno a riscuoterla. A tale effetto il Ministro dell’economia nazionale provvederà, a suo tempo, al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.
Art. 87. Le disposizioni dell’articolo precedente si intendono estese anche alle Province della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.
Dalla rendita netta dei terreni delle Province e dei Comuni sarà a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla rendita percepita precedentemente dai proprietari.
Art. 88. In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato.
Art. 89. Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell’ex-Impero austro-ungarico, relative ad essi, erano destinati all’imboschimento. Tuttavia le attuali commissioni di imboschimento funzioneranno fino alla costituzione dei Comitati forestali. Gli imboschimenti nelle altre zone del territorio delle nuove Province, che attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad essere eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi di cui all’art.75.
TITOLO III INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL’AGRICOLTURA MONTANA
Capo I ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO
Art. 90. Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell’Autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all’art. 58.
Art. 91. Il Ministero dell’economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall’Amministrazione forestale. Quando ne riconosca l’opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture. I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto. Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all’inizio dei lavori. I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall’Autorità forestale. I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.
Art. 92. (Omissis Articolo abrogato dall’art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.)
Art. 93. (Omissis Articolo abrogato dall’art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.)
Art. 94. (Omissis Articolo abrogato dall’art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.)
Art. 95. (Omissis Articolo abrogato dall’art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.)
Art. 96. (Omissis Articolo abrogato dall’art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.)
Art. 97. (Omissis Articolo abrogato dall’art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.)
Art. 98. (Omissis Articolo abrogato dall’art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.)
Art. 99. (Omissis Articolo abrogato dall’art. 119, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.)
Art. 100. Il Ministero dell’economia nazionale , provvede all’istruzione forestale, all’assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell’agricoltura montana ed in quello delle industrie forestali.
Art. 101. L’istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria. L’istruzione superiore è impartita nel Regio Istituto superiore agrario e forestale di cui alle LL. 24 luglio 1912, n. 384, e 3 aprile 1921, n. 724, ed al R.D. 31 ottobre 1923, n. 2492. Al detto Istituto superiore è annessa una Stazione sperimentale di silvicoltura . L’istruzione secondaria è impartita nelle regie scuole agrarie medie, in conformità di quanto è stabilito nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3214. Ora, Facoltà di scienze forestali dell’Università di Firenze. La Stazione è successivamente divenuta una delle Stazioni sperimentali agrarie ai sensi del d.l. 25 novembre 1929, n. 2226.
Art. 102. Il Ministro per l’economia nazionale , ha facoltà d’istituire borse di studio presso l’Istituto superiore agrario e forestale e presso istituti analoghi dei Paesi esteri.
Art. 103. Nelle Province, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, il Ministro per l’economia nazionale , ha facoltà di promuovere e sussidiare l’istituzione di speciali sezioni per la propaganda e l’assistenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell’agricoltura montana. Alle dette sezioni possono essere preposti coloro che hanno seguito il corso di studi presso il regio Istituto superiore agrario e forestale o i laureati in scienze agrarie che abbiano compiuto corsi di integrazione presso l’Istituto anzidetto .
TITOLO III INCORAGGIAMENTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA E DELL’AGRICOLTURA MONTANA
Capo II ISTRUZIONE, PROPAGANDA ED ASSISTENZA
Art. 104. é istituita [nel Regno] la festa degli alberi. Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite d’accordo tra i Ministeri dell’economia nazionale e dell’istruzione pubblica.
Art. 105. L’Amministrazione forestale presta gratuitamente l’assistenza e la consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:
a) la difesa della piccola proprietà montana el’incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietà di boschi per l’esercizio dell’industria silvana, per la prevenzione e l’estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;
b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l’impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di acclimazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;
c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l’incremento della produzione e del commercio dei prodotti forestali. Il Ministro per l’economia nazionale potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.
TITOLO IV Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello stato, d ei comuni e di altri enti.
CAPO I. Azienda del demanio forestale di stato.
Art. 106. (Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Il demanio forestale dello Stato è formato:
a) delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;
b) delle foreste demaniali già amministrate dal ministero delle finanze;
c) delle foreste demaniali delle nuove provincie del regno;
d) dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;
e) dei terreni boscati o suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno allo Stato.
Art. 107. ( Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
I boschi e terreni che vengono comunque a formar parte del demanio fore- stale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico.
Art. 108. ( Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
È istituita l’azienda speciale del demanio forestale di Stato, per provvedere mediante l’ampliamento della proprietà boschiva dello Stato alla formazione di riserve di legnami per bisogni del paese e per dare, con un razionale governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali.
Art. 109. ( Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
L’amministrazione dell’azienda è affidata al direttore generale delle foreste dei demani ed al comitato di amministrazione, composto:
a) del detto direttore generale
b) dei due ispettori forestali preposti alle divisioni tecniche della direzione generale delle foreste e dei demani
c) di un ispettore superiore del genio civile, designato dal ministro per i lavori pubblici
d) di un funzionario della regia avvocatura erariale, designato dal ministro per le finanze
e) di una persona di speciale competenza negli studi forestali
f) di altra persona di particolare esperienza nella gestione di aziende forestali od agrarie.
Il presidente sarà nominato dal ministro fra i componenti del comitato stesso. I membri di cui alle lettere c) d) e) ed f) saranno nominati con decreto del ministro per l’economia nazionale, e la nomina avrà la durata di un triennio. Alle sedute del comitato di amministrazione assiste il capo ragioniere del ministero dell’economia nazionale od un suo delegato. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della direzione generale delle foreste e dei demani.
Art. 110. ( Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
La direzione generale delle foreste e dei demani ha alla diretta dipendenza gli uffici per l’amministrazione delle foreste demaniali, che provvedono alla gestione di una o più foreste costituenti un distretto. Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza dei beni del demanio forestale, il ministero dell’economia nazionale non ravvisi la convenienza di istituire appositi uffici di amministrazione, la gestione dei beni stessi è affidata agli ispettori ripartimentali.
Art. 111. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Possono essere acquistati dal ministero dell’economia nazionale, per essere incorporati al demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna. Allo stesso scopo possono essere anche espropriati dal ministero suddetto:
a) i terreni boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali e particolari
b) gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta demaniale, allorché il loro incorporamento nella stessa sia giudicato necessario alla sua migliore gestione
c) i terreni, comunque coltivati, la cui espropriazione sia ritenuta necessaria per la costruzione di strade di accesso, piazze di deposito o altri impianti, occorrenti al buon governo di un complesso demaniale
d) le coste, il cui rimboschimento, per ragioni di bonifica igienica ed agraria o di difesa militare, sia riconosciuto di pubblica utilità con decreto reale, promosso dal ministro per l’economia nazionale di concerto con i ministri competenti. Fra i terreni di cui al presente art. sono compresi quelli costituenti i demani comunali del mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre provincie.
Art. 112. ( Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell’art. Precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto motivato dal ministro per l’economia nazionale. In caso di espropriazione di terreni appartenenti a comuni o ad altri enti morali, il ministro suddetto, su conforme parere dell’autorità tutoria, potrà disporre che l’indennità sia corrisposta sotto forma di canone annuo.
Art. 113. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall’art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. Comunque sia valutata l’indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l’esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell’intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, né si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici me- si antecedenti al ricordato decreto reale, salva sempre l’applicazione dell’art. 43 della legge predetta. Allorché l’area da espropriarsi sia compresa nel perimetro di una miniera concessa à termini della legge 20 novembre 1859, numero 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimenti rispettati i diritti derivanti da regolari permessi di ricerca. Nelle provincie, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell’espropriato, gli utili derivanti dall’alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed mantenuto all’acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.
Art. 114. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
In caso di contestazione sul prezzo di espropriazione l’indennità sarà valutata nei modi previsti dall’art. 21.
Art. 115. ( Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale, menzionata nell’art. 21, l’amministrazione può recedere dall’espropriazione, assumendo le spese dell’arbitramento. Trascorso tale termine, l’azienda depositerà nella cassa dei depositi e prestiti le somme capitali e il canone risultanti dal lodo arbitrale e sarà immessa nel possesso dei beni espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti l’indennità.
Art. 116. ( Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
I boschi demaniali di vallombrosa, di camaldoli e boscolugno nell’appennino toscano, quello del consiglio nelle provincie di belluno, udine e treviso, quelli della sila nelle provincie di catanzaro e cosenza e quello di ficuzza in provincia di palermo, sono destinati principalmente a stazioni climatiche. Il piano economico, di cui all’art. 107, deve essere coordinato allo scopo anzidetto.
Art. 117. (Vedi ora artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
È data facoltà al ministero dell’economia nazionale:
a) di far concessioni temporanee di aree nei terreni amministrati dall’azienda, allo scopo ed a condizioni che servano per edificarvi alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici e villini, o per l’esercizio di industrie forestali;
b) di fare concessioni temporanee di acqua;
c) di permettere che sulle strade, le quali attraversano detti terreni, siano col locati binari per trazione meccanica o animale. Le concessioni di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta. Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni, sempre che non siano ai bisogni dell’amministrazione.
Art. 118. (Vedi ora artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato, e per una durata non maggiore di novanta anni, e dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la conservazione della foresta. I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrimposte nonché un canone annuo all’azienda. Scaduto il termine della concessione, la proprietà degli immobili costruiti rimarrà acquisita allo Stato.
Art. 119. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
In deroga alle disposizioni di cui all’art. 107 sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al ministero dell’economia nazionale di promuovere l’alienazione dei terreni amministrati dall’azienda, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondano ai fini previsti dall’art. 108 od a quelli di utilità pubblica, di cui al titolo i del presente decreto, o non siano suscettivi d’importanti trasformazioni agrarie. È pure data facoltà al ministero suddetto di promuovere l’alienazione di pic- coli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.
Art. 120. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Gli atti di alienazione dei terreni di cui all’art. precedente sono approvati con decreto reale motivato, su proposta del ministro per l’economia nazionale, udito il comitato di amministrazione dell’azienda.
Art. 121. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Il ricavato delle vendite dei terreni di cui all’art. precedente, sarà reimpiegato nell’acquisto di altri terreni, di cui all’art. 111, comma 1/a e 2/a a)
Art. 122. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
L’azienda ha un bilancio proprio allegato al bilancio del ministero dell’economia nazionale, in base a norme stabilite da apposito regolamento. Il conto consuntivo dell’azienda, con la relativa deliberazione della corte dei conti, sarà allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato, e conterrà ogni triennio anche la dimostrazione dei risultati della gestione delle foreste demaniali.
Art. 123. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
A costituire le entrate del bilancio dell’azienda concorrono:
a) le dotazioni all’uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del mini stero dell’economia nazionale;
b) i redditi e i proventi indicati nell’art. 124;
c) le indennità annue che il ministero dei lavori pubblici dovrà pagare per la vori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall’azienda;
d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;
e) il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale, autorizzate a norma di legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell’azienda.
Art. 124. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Presso la cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il ministero dell’economia nazionale verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale. Allo stesso conto corrente affluiranno
a) il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con le leggi 20 giugno 1871 n. 283; 4 marzo 1886 n. 3713, e 28 giugno 1908 n. 376
b) il reddito delle foreste di cui alla lettera b) dell’art. 106
c) il reddito delle foreste demaniali delle nuove provincie del regno a decorrere dall’esercizio 1924-25
d) il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all’azienda
e) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagato allo Stato per contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori
f) tutte le altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all’azienda;
Art. 125. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
L’azienda potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli istituti che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle casse di risparmio, che perciò sono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell’azienda stessa. Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del ministro per l’economia nazionale sentito il comitato di amministrazione.
Art. 126. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
L’azienda per ciascun esercizio finanziario dovrà versare al tesoro sui redditi di cui alla lettera a) dell’art. 124 la somma di l. 600,000; sui redditi di cui alla lettera b) la somma di l. 52,684.30, corrispondenti al provento medio accertato pel biennio 1908-09 e 1909-10 e sui redditi di cui alla lettera c) dello stesso art. L. 3,000,000 nell’esercizio 1924-25, e la somma che sarà determinata con la legge del bilancio negli esercizi successivi. Qualora l’azienda durante l’esercizio finanziario abbia riscosso per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 124 somme rispettivamente inferiori a quelle da versare al tesoro, dovrà, alla fine di esso, versare per intero le sole somme effettivamente riscosse.
Art. 127. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Le somme corrispondenti alle entrate di cui all’art. 123 sono amministrate dall’azienda che, dedotti i contributi dovuti al tesoro ai sensi dell’art. 126, provvede ai servizi contemplati dal presente decreto, anche mediante aperture di credito a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell’azienda stessa.
Art. 128. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste del demanio. L’azienda ha tuttavia facoltà di eseguire in economia anche i tagli delle piante e l’allestimento mercantile dei prodotti, quest’ultimo con l’impianto di segherie ed altri opifici, e di provvedere nello stesso modo ai mezzi di trasporto dei prodotti.
Art. 129. (Vedi ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l’azienda apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente.
CAPO II. Patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti.
SEZIONE Disposizioni generali.
Art. 130. I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale . I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all’art. 10.
Art. 131. Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente articolo, l’Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi.
Art. 132. S’intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all’infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono o che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell’ultimo decennio.
Art. 133. La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell’art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell’importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell’estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell’ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale . Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio.
Art. 134. Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a disposizione dell’Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli Ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello Stato.
Art. 135. I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all’art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale . Contro le disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero della economia nazionale entro sessanta giorni dalla notificazione di esse. Le infrazioni alle norme predette sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 .
Art. 136. Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite, oltre che per l’amministrazione ed il godimento della cosa comune anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente,quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.
Art. 137. Il Ministero dell’economia nazionale potrà concedere contributi agli enti di cui all’articolo 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l’uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale. I contributi saranno commisurati all’importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati.
Art. 138. La vigilanza sull’applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, è demandata all’Ispettore forestale capo del ripartimento. é però in facoltà degli enti interessati di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di cui all’art. 133, e la redazione delle norme per l’esercizio del pascolo, di cui all’art. 135. Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 130. Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale.
Art. 139. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell’importanza economia di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile e conveniente. In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell’azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell’ente. La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del ministro per l’economia nazionale.
Art. 140. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
La costituzione dell’azienda dovrà essere deliberata dal consiglio comunale nelle forme stabilite dall’art. 190 della legge comunale e provinciale. La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all’approvazione della giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del comitato forestale.
Art. 141. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
L’azienda è retta da un regolamento speciale contenente tutte le norme per il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico. Salvo le disposizioni sancite dal presente decreto, detto regolamento dovrà anche determinare i requisiti per la nomina del personale tecnico, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e la misura di eventuali premi ed indennità, nonché le norme circa i congedi, le aspettative, i provvedimenti disciplinari ed il trattamento in caso di licenziamento per revoca dell’azienda o per qualsiasi altra causa ed in caso di collocamento a riposo, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del comune o dell’azienda. Esso sarà approvato dalla giunta provinciale amministrativa, udito il comitato forestale, e dovrà essere comunicato al ministero dell’economia nazionale.
Art. 142. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
A sovraintendere all’azienda è istituita una commissione composta del presidente e di quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, scelti dal consiglio comunale anche fuori del proprio seno, fra persone, in quanto sia possibile, tecnicamente competenti, purché eleggibili a consiglieri comunali. La commissione dura in carica quattro anni. In caso di rinnovazione dei membri innanzi tempo scaduti, si osservano le norme sancite dall’art. 284 della legge comunale e provinciale. La direzione tecnica è affidata a persona avente i requisiti di cui all’art. 159. Le attribuzioni, sia della commissione amministratrice, che del direttore tecnico, e la nomina di questi, saranno disciplinate dal regolamento per l’applicazione del presente decreto.
Art. 143. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Costituita l’azienda, dovrà essere provveduto alla preparazione del piano economico del patrimonio affidatole. Allorché si tratti di boschi e pascoli gravati da usi civici il regolamento sull’esercizio di essi dovrà fare parte integrante del piano anzidetto. Questo regolamento, però, dovrà tenere conto dello stato attuale del godimento degli usi civici, nonché delle condizioni economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di sviluppo delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere sempre meno grave il peso che detti usi esercitano sui demani comunali. Nel caso che la redazione del piano economico richieda tempo e spese notevoli, potrà redigersi un piano sommario e provvisorio. Decorso un anno dalla costituzione dell’azienda, nessun taglio di piante potrà essere fatto senza che vi sia almeno il piano economico sommario.
Art. 144. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all’approvazione del consiglio comunale. Il reddito netto risultante dal conto consuntivo è devoluto a vantaggio del comune, salvo una quota da riservarsi per opere di miglioramento del patrimonio, conformemente alle previsioni contenute nel piano economico, ed una quota per sovvenire l’azienda negli esercizi in cui l’ammontare dei proventi risulterà inferiore alle spese. Il riparto e la destinazione degli utili saranno deliberati anno per anno dal consiglio comunale, su proposta della commissione amministratrice. La relativa deliberazione è sottoposta all’approvazione della giunta provinciale amministrativa, sentito l’ispettorato forestale. Su proposta dello stesso ispettorato, la quota da destinarsi ad opere di miglioramento potrà essere elevata d’ufficio dalla giunta provinciale amministrativa fino al quarto del ricavato lordo, se si tratti di tagli straordinari.
Art. 145. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, intendendosi sostituita la commissione al consiglio comunale ed alla giunta municipale e il presidente della commissione al sindaco. Può peraltro la commissione, con deliberazione motivata, provvedere a licitazione o trattativa privata, senza bisogno di speciale autorizzazione
a) quando l’asta vada deserta per due volte consecutive o non siasi in essa raggiunto il limite fissato dalla commissione stessa
b) quando una evidente urgenza non permetta l’indugio degli incanti
c) quando trattisi dell’acquisto di materiali per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte.
Art. 146. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la commissione esplichi azione contraria alle norme di legge e pregiudichi gli interessi dell’azienda, il consiglio comunale, su proposta motivata del prefetto o del sindaco, può deliberare lo scioglimento della commissione. Tale deliberazione deve essere adottata con l’intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune e sottoposta alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del comitato forestale. Qualora si renda impossibile il funzionamento dell’azienda, per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti la commissione o per responsabilità accertata a carico di questi, ed il consiglio comunale ometta di deliberare, la commissione può essere sciolta dal prefetto, su conforme parere della giunta provinciale amministrativa e sentito il comitato forestale.
Art. 147. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
L’amministrazione temporanea dell’azienda, sarà affidata, in caso di scioglimento, alla giunta municipale, la quale eserciterà i poteri della commissione. Ove il consiglio non provveda alla nomina della nuova commissione nel termine di sessanta giorni dalla data di esecuzione della deliberazione o del decreto di scioglimento, il prefetto provvede d’ufficio alla nomina predetta.
Art. 148. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Il consiglio comunale, con deliberazione motivata, può decidere la revoca dell’azienda e la gestione diretta del patrimonio. Tale deliberazione deve essere presa con le stesse norme stabilite per la costituzione dell’azienda ed approvata dalla giunta provinciale amministrativa, udito il parere del comitato forestale.
Art. 149. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Nella deliberazione di revoca devono essere indicate le modalità per la liquidazione dell’azienda. Dalla data di esecutorietà della deliberazione cessa il diritto a percepire il contributo statale di cui all’art. 139, salvo che il comune mantenga un funzionario tecnico provvisto dei requisiti di cui all’art. 159. PARAGRAFO 2 Aziende per la gestione dei domini collettivi.
Art. 150. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Le università agrarie, le comunanze, le partecipanze e le società di antichi originari possono addivenire all’assunzione di personale tecnico e di custodia per la gestione dei propri boschi e pascoli quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione. A maggioranza così formata può altresì deliberare, impegnando la minoranza, la formazione di consorzi con altri corpi morali, per l’assunzione del personale in parola.
Art. 151. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
L’assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una commissione amministrativa dell’azienda, determinandone le attribuzioni.
Art. 152. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Le norme stabilite, oltre che per l’amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente quando abbiano ottenuto l’approvazione della maggioranza calcolata nel modo previsto dall’art. 150. Per la vendita dei prodotti, per il godimento dei beni comuni, nonché per l’esecuzione delle opere di miglioramento e per la erogazione di somme, saranno osservate le norme stabilite dagli statuti della comunanza. PARAGRAFO 3 Altre forme di gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti.
Art. 153. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Il ministro per l’economia nazionale, su relazione dell’ispettorato forestale, può eccezionalmente accordare un contributo nella misura stabilita dall’art. 139 a quegli enti che assumano personale tecnico per l’amministrazione de loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a costituire l’azienda speciale in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto, purché tale personale sia provvisto dei requisiti di cui all’art. 159.
Art. 154. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Gli istituti e gli enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale nazionale possono essere autorizzati, con decreto del ministro per l’economia nazionale, ad assumere la direzione delle aziende silvo-pastorali previste nel presente decreto, purché si obblighino a disimpegnare le attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante personale fornito dei requisiti prescritti dall’art. 159. In tal caso tra il comune o l’ente, cui appartengono i beni, e la legittima rappresentanza dell’ente od istituto di propaganda, sarà stipulata un’apposita convenzione da sottoporsi all’approvazione del comitato forestale e, nei riguardi degli enti soggetti a tutela, anche della giunta provinciale amministrativa.
Art. 155. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Più comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, nella forma di economia od in quella dell’azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l’assunzione di un unico direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi. Il consorzio può estendersi anche all’assunzione di personale di custodia.
Art. 156. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Costituito il consorzio, ogni ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, se intende rimanervi per un altro quinquennio. La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio.
Art. 157. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Il prefetto, nel caso di comuni e di enti morali appartenenti alla stessa provincia, ed il ministro per l’economia nazionale, nel caso di comuni e di enti morali appartenenti a più provincie, possono, su proposta dei competenti comitati forestali, costituire consorzi obbligatori per provvedere alla direzione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali limitrofi, determinandone la circoscrizione. Il decreto di costituzione del consorzio determinerà la composizione della rappresentanza consorziale e il riparto della spesa per il mantenimento del consorzio. I consorzi costituiti sia volontariamente sia coattivamente godranno dei contributi statali di cui all’art. 139. Sono escluse da tali benefici le cooperative e le società commerciali.
Art. 158. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Il consorzio è amministrato da una commissione che provvede: 1/a al riparto della spesa per il funzionamento del consorzio; 2/a all’approvazione del regolamento del consorzio; 3/a alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorziale. PARAGRAFO Personale direttivo.
Art. 159. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
La nomina del direttore tecnico può essere fatta per chiamata o in seguito pubblico concorso tra le persone che posseggano il titolo di abilitazione professionale rilasciato dal regio istituto superiore agrario e forestale o che abbiano appartenuto ai ruoli tecnici dell’amministrazione forestale, purché non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o scarso rendimento.
Art. 160. (Oggi Vedi DPR 902/1986; L. 142/1990 e L. 97/1994)
Il direttore, nell’esercizio delle attribuzioni a lui spettanti in dipendenza dal presente decreto e dal regolamento speciale dell’azienda, di cui all’art. 141, riveste, a tutti gli effetti di legge, la qualifica di pubblico ufficiale. SEZIONE III Gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti.
Art. 161. (Omissis, Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Allorché il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei comuni, previsto dal p. 1 della sezione ii del presente capo, o quello della semplice assunzione di personale di cui all’art. 153 non abbia trovato applicazione, il ministro per l’economia nazionale, sentito il comitato forestale, o su proposta di esso o di qualcuno dei comuni interessati, potrà costituire distretti amministrativi per la gestione dei beni stessi. In tal caso la gestione potrà essere estesa anche a boschi e pascoli di altri enti. La costituzione del distretto non priva i comuni della facoltà di provvedere al- la gestione tecnica dei propri beni mediante aziende speciali.
Art. 162. (Omissis, Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
La circoscrizione dei distretti amministrativi, che può comprendere il territorio di più comuni, sarà stabilita dal ministro per l’economia nazionale, su proposta del comitato forestale, tenuto conto dell’importanza economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di cui nell’attualità detti beni sieno suscettibili.
Art. 163. (Omissis, Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
I beni compresi nel distretto sono amministrati, nell’interesse degli enti proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun ente, da un funzionario del ruolo tecnico del corpo reale delle foreste, il quale assume le funzioni del direttore tecnico, e della commissione amministratrice delle aziende speciali dei comuni, di cui al p. 1 della sezione del presente capo. Alla sua diretta dipendenza è posto il personale di custodia.
Art. 164. (Omissis, Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Costituito il distretto amministrativo e nominato il direttore, questi dovrà, nei modi ed entro il termine stabiliti dal regolamento, prendere in consegna dai capi delle amministrazioni degli enti interessati i beni di natura boschiva e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola amministrazione. Ove la consegna di detti beni non sia effettuata dalle amministrazioni interessate nel termine prescritto, il capo del distretto si immetterà nel possesso di essi, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio di un commissario nominato dal prefetto.
Art. 165. (Omissis, Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Qualora i comuni o gli altri enti interessati alla migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non abbiano mezzi per la compilazione dei piani economici, potranno godere i benefici di cui all’art. 137.
Art. 166. (Omissis, Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di custodia, sono anticipate dall’azienda del demanio forestale di Stato, che provvederà al loro recupero a carico degli enti interessati con le norme da stabilirsi dal regolamento. L’azienda potrà limitare il rimborso delle spese per stipendi al personale direttivo e di custodia sino alla concorrenza della metà del loro ammontare.
Art. 167. (Omissis, Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con i criteri dettati dall’art. 144.
Art. 168. (Omissis, Vedi, ora, artt. 66-78, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.)
Il comune o l’ente può deliberare di rinunziare ad ogni ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passati in amministrazione del distretto, dietro corresponsione da parte dell’azienda del demanio forestale dello Stato di una somma annua fissa o variabile, secondo un piano convenuto tra l’ente, cui i beni appartengono e l’azienda. In tal caso la gestione di detti beni sarà regolata con le norme in vigore per l’azienda stessa.
Art. 169. Niun diritto d’uso eccedente i limiti dell’art. 521 del codice civile potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati. I diritti d’uso esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere affrancati.
Art. 170. Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l’affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte, del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro. Nel caso che l’esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell’economia nazionale , intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l’esercizio dei diritti di uso. Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento.
Art. 171. Ove i diritti di uso sieno esercitati da intere popolazioni o da parte di esse la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali. é riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.
BOSCHI E FORESTE TITOLO VI ORGANI DELL’AMMINISTRAZIONE FORESTALE
Art. 172. (Omissis, Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.)
Art. 173. (Omissis, Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.)
Art. 174. (Omissis, Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.)
Art. 175. (Omissis, Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.)
Art. 176. (Omissis, Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.)
Art. 177. (Omissis, Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.)
Art. 178. (Omissis, Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.)
Art. 179. (Omissis, Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.)
Art. 180. (Omissis, Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.)
Art. 181. (Omissis, Vedi, ora, l. 4 dicembre 1993, n. 491.)
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (Le norme contenute nel presente Titolo sono da ritenersi superate)
Art. 182. Nelle vecchie provincie del regno, fino a quando non sarà provveduto all’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo i, capo i del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idrogeologici e per altri scopi.
Art. 183. Nelle nuove provincie, sino a quando non sarà provveduto alla determinazione delle zone vincolate a norma delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I del presente decreto ed alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di polizia forestale, di cui all’art. 10, continueranno ad aver vigore le disposizioni generali e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalità derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone carsiche e destinati ai lavori d’imboschimento.
Art. 184. Salvo quanto è previsto dagli articoli 182 e 183, le disposizioni legislative in materia di boschi e di terreni di montagna, comprese quelle per le nuove provincie e per la basilicata, la calabria e la sardegna, vigenti fino all’entrata in vigore del presente decreto, si intendono abrogate.
Art. 185. I comitati forestali di cui all’art. 181, cesseranno dalle loro funzioni a mano a mano che nelle singole provincie saranno istituiti i consigli agrari provinciali, di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3229. Con la cessazione dalle loro funzioni, le attribuzioni deferite ad essi dal presente decreto saranno esercitate dalla sezione forestale delle giunte dei consigli suddetti. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, nelle provincie della calabria, qualora non siano stati ancora istituiti i consigli agrari provinciali di cui al primo comma, saranno ricostituiti i comitati forestali per assumere le funzioni che, relativamente alla materia regolata dal presente decreto, sono esercitate dalle commissioni provinciali, di cui all’art. 67 della legge 25 giugno 1906, n, 255.
Art. 186. A quanto occorre per l’esecuzione del presente decreto, sarà provveduto con regolamento da emanarsi con decreto reale, su proposta del ministro per l’economia nazionale, di concerto con i ministri per l’interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d’italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923
VITTORIO EMANUELE
Mussolini – Corbino – Oviglio – Diaz Thaon Di Revel – Dè Stefani – Carnazza.
Visto, Il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla corte dei conti, con riserva addì 14 maggio 1924.
Atti del governo, registro 224, foglio 79. – Granata.