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Lo Sblocca Italia ha introdotto multe salate per chi non ottempera alla rimessa in pristino degli abusi edilizi rilevanti

In origine per gli abusivisti c’era il castigo della demolizione. Poi venne il Penale.
Poi, di fronte a tra prescrizioni sul versante penale e inottemperanza alla demolizione, di fronte alle scarse demolizioni operate dagli enti pubblici e di fronte all’infinità di ordinanze di ripristino, gran parte degli abusi permane lì, come se fosse immobile.

E’ noto che le famiglie di abusi edilizi nell’ordinamento italiano sono divisi tra “gravi/rilevanti” o quelli normali, se così possiamo definirli.

Dal settembre 2014 il legislatore ha visto bene di usare un’arma di distruzione di massa, di colpire “l’abusivista grave” non al cuore, ma dritto dritto al portafoglio.

E così, col famigerato provvedimento “Sblocca Italia” D.L. 133/14, furono introdotti i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater all’art. 31 del DPR. 380/01 e quindi introdotte per la prima volta le sanzioni pecuniarie per chi non ottempera alle ordinanze di rimessa in pristino e di demolizione degli abusi.
Ovviamente si fa riferimento agli abusi edilizi “gravi” dell’articolo 31, ovvero:

  • assenza di permesso di costruire; 
  • totale difformità dal medesimo; 

Ad oggi il Testo Unico dell’edilizia concede il termine di novanta giorni per provvedere alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi dall’ingiunzione (ordinanza) emessa dal dirigente o responsabile dell’ufficio tecnico comunale.

Decorsi i novanta giorni, ogni momento è idoneo per l’A.C. per accertare l‘inottemperanza all’ingiunzione comunale di rimessa in pristino.

In questa ipotesi, dal settembre 2014, l’autorità competente dopo aver constatato l’inottemperanza può irrogare una sanzione di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro.

Ovviamente, questa sanzione si va ad aggiungere alle altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ovvero Penale e sanzione demolitoria.

Lo stesso T.U.E., richiamando il proprio art. 27 comma 2, prevede la sanzione irrogata in misura massima (ventimila €) in caso di abusi realizzati su immobili:

  • situati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;
  • situati in aree assoggettate a vincolo di inedificabilità da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate;
  • destinati ad opere e spazi pubblici;
  • edilizia residenziale pubblica ex L. 167/62;
  • situati in aree a vincolo idrogeologico ex R.D. m. 3267/1923 o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge n. 1766/1927;
  • dichiarati di interesse monumento nazionale o di interesse importante;
  • beni di interesse archeologico;

Tenuto conto che le porzioni di aree soggette a vincoli e di immobili soggetti a tutele/vincoli sono notevoli, il rischio evidente è che l’applicazione di questa sanzione pecunaria automatica diventi a dir poco massacrante.

Rischi e responsabilità non riguardano solo i responsabili degli abusi, ma anche gli stessi responsabili pubblici inadempienti.

Lo stesso articolo 4-bis del T.U.E. prevede che la mancata/tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio costituisca elemento di valutazione della sua carriera nonchè di responsabilità sul piano disciplinare e amministrativo/erariale del dirigente e del funzionari inadempiente.

Ovviamente, sempre lo stesso articolo, restano fatte salve le responsabilità penale a loro carico.

Ad oggi le somme incamerate a titolo di sanzioni pecuniarie di cui sopra, spettano interamente al comune e sono finalizzate a:

  • demolizione e rimissione in pristino delle opere abusive;
  • acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

Non è finita qui: alle regioni a statuto ordinario è consentito:

  • aumentare l’importo delle suddette sanzioni pecuniarie;
  • stabilire i termini di reiterabilità qualora permanga l’inottemperanza alla demolizione;

Bisogna ammettere che il legislatore ha impostato un tridente contro l’abusivismo edilizio rilevante, affiancando sanzioni pecuniarie a quelli previgenti penali e amministrative demolitorie.

Resta da capire l’effettiva applicabilità e la portata sul piano pratico: mi viene da pensare cosa possa succedere in vaste aree del territorio italiano.

Questa è una mappa generata sul sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, tramite sistema informativo territoriale.
Si evince un Italia densamente caratterizzata da vincoli di vario genere.

Notare bene che ne mancano alcuni, ad esempio quello del vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923.

aree vincolate

Propongo anche il caso esemplare dell’Isola d’Elba in Toscana estrapolando un ingrandimento dalla mappa precedente: il suo territorio è interamente vincolato. Bontà loro, dico io.

vincoli isola d'elba

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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