Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Occorre distinguere la differenza tra reato di abuso edilizio dalla sanzione amministrativa, aspetti strettamente collegati tra loro.
L’abuso edilizio prevede la punibilità mista del soggetto sia sul versante penale che amministrativo. La materia diviene complessa soprattutto alla luce del vigente intreccio normativo regionale concorrente a quello nazionale.
nota n° 1: le regioni non hanno potestà legislativa concorrente ne esclusiva in materia di regime sanzionatorio penale per i reati edilizi;
nota n° 2: di seguito sarà trattata la questione meramente urbanistica, tralasciando gli aspetti penali connessi ai reati di natura paesaggistica e antisismica;
Il reato di abuso edilizio in Italia è molto diffuso e spesso non ottiene efficacia a causa della prescrizione. Il nostro ordinamento, in base all’art. 44 del Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01, li assoggetta a due tipologie di sanzioni connesse tra loro:
D’ora in avanti prendiamo in considerazione la fascia dei reati edilizi che possiamo definire “sostanziali” o rilevanti, tralasciando la parte di reati collegati all’edilizia minore.
- Ammenda e/o reclusione penale: passibile di prescrizione;
- Sanzione amministrativa edilizia: consiste nel provvedimento ripristinante lo stato anteriore all’abuso, quali rimessa in pristino o la demolizione delle opere, non passibile di prescrizione in quanto rivolto a rimuovere il reato permanente perpetuato verso il territorio;
Per il T.U. dell’edilizia, salvo che il reato di abuso edilizio non costituisca un reato penalmente più grave fermo restando le sanzioni amministrative di rimessa in pristino, le sanzioni penali vigenti sono:
- Inosservanza di norme, prescrizioni e modalità esecutive nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire: ammenda fino a 10329 euro;
- Opere in totale difformità o assenza del permesso di costruire o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione: arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro;
- Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio: arresto fino a due anni e ammenda da 15493 a 51645 euro; la stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, effettuata con variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire;
Prima di proseguire occorre evidenziare alcuni aspetti salienti e riguardanti i reati edilizi “rilevanti” cioè quelli collegabili all’ottenimento di un ipotetico Permesso di costruire.
Reati edilizi minori eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA/DIA: regime penale e contraddizioni
- in prima battuta l’articolo 37 del DPR 380/01 al comma 6 dichiara espressamente che la mancata presentazione di SCIA non comporta applicazione delle sanzioni penali ex art. 44 del T.U;
- la seconda frase dello stesso comma per essi lascia la possibilità di applicare le sanzioni penali di cui all’articolo 44;
Ecco l’estratto dall’articolo:
La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36;
Cercando di fare chiarezza in questo primo indirizzo occorre andare a rileggere l’articolo 44, al comma 2/bis, dove si nota il contenuto opposto di quanto scritto all’articolo 37, ovvero che le sanzioni penali si applicano anche agli interventi effettuati in assenza o totale difformità dalla SCIA/DIA:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa;
Un acuto osservatore avrà senz’altro notato che i reati edilizi relativi a parziali difformità non sono espressamente contemplati sul piano penale, tuttavia potrebbero essere ricondotti alla più generica casistica del comma 1 art. 44, ovvero inosservanza di norme, prescrizioni, regolamenti edilizi e urbanistici.
Praticamente da tutto a niente.
Una volta che accertato l’abuso edilizio e avviato il procedimento giudiziario sul piano penale, in base all’art. 45 del DPR 380/01 al titolare dell’abuso si aprono queste possibilità:
- ripristinare lo stato legittimo dell’opera rimuovendo l’abuso;
- ottenere rilascio in sanatoria del permesso di costruire (eventualità da verificare in presenza di doppia conformità), estinguendo così il reato contravvenzionale;
- puntare alla prescrizione in sede di processo penale;
Sulla questione della sanatoria c.d. “giurisprudenziale” si preferisce esularne da questo articolo.
Approfondimento su Prescrizione penale edilizia →
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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