Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Un lungo lasso di tempo trascorso tra realizzazione dell’abuso e provvedimento sanzionatorio non elide né aggrava il doveroso e imprescrittibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.a.
L’aspetto privatistico non può prevalere sul potere di vigilanza edilizia e repressiva assegnato all’ente comunale.
L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto di tipo amministrativo vincolato e non necessità di:
- specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico;
- comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati;
- motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione;
Infatti non può essere ammessa l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare in alcun modo (Cons. di Stato V n. 2196/2014).
Il periodo temporale intercorso che fa sorgere l’onere di una motivazione rafforzata in capo all’amministrazione non è quello che intercorre tra il compimento dell’abuso ed il provvedimento sanzionatorio, ma quello che intercorre tra la conoscenza da parte dell’amministrazione dell’abuso ed il provvedimento sanzionatorio adottato.
In mancanza di conoscenza dell’illecito da parte dell’amministrazione non può consolidarsi in capo al privato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, il cui sacrificio meriti di essere adeguatamente apprezzato in sede motivazionale (Cons. di Stato V n. 04470/2013).
Possono comunque verificarsi particolari situazioni in cui il rigore espresso dall’interpretazione giurisprudenziale tradizionale richieda un correttivo laddove l’intervallo temporale trascorso tra l’adozione del provvedimento e la successiva comunicazione al privato del provvedimento sia talmente consistente da lasciare trasparire un atteggiamento elusivo dell’Amministrazione. In questo caso potrebbe determinarsi l’insorgenza in capo al privato un ragionevole affidamento in ordine al consolidamento della sua posizione (Cons. di Stato V n. 05106/2016).
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241 del 1990), in quanto trattasi di un atto dovuto.
Esso viene emesso quale provvedimento sanzionatorio conseguente all’avvenuto accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche attraverso un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge.
Trattandosi di un atto finalizzato alla repressione di abusi edilizi, esso sorge in virtù di un presupposto del fatto “abuso”, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo; per questo non si configurano particolari esigenze tali da giustificare la partecipazione procedimentale dell’interessato. (Cons. di Stato V n. 2196/2014).
In caso di accertata inottemperanza all’ordine di demolizione, l’ente delegato a vigilare e reprimere gli abusi (in genere il Comune), può essere emanato il provvedimento amministrativo di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate.
L’acquisizione gratuita non rappresenta un provvedimento di autotutela, ma costituisce (ulteriore) misura automatica di carattere sanzionatorio conseguente all’accertata inottemperanza dell’ordine di demolizione.
Anche per l’acquisizione gratuita, non può assumere quindi rilevanza né il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, né l’affidamento eventualmente riposto dall’interessato sulla legittimità delle opere da realizzare, né l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l’acquisizione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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