Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
In attesa del Regolamento edilizio unico, la nozione di volume tecnico non è ben definita a livello nazionale e quindi è normata dai regolamenti locali
Il volume tecnico va inteso come spazio non computabile ai fini planivolumetrici delle pratiche edilizie, e corrisponde ad un manufatto privo di autonomia funzionale, anche se potenziale, e destinato solo a contenere impianti serventi l’immobile principale quando non sia possibile allocarli al suo interno.
Questa definizione si può desumere dalla sentenza Cons. Stato Sez. VI n. 507/2016.
La nozione espressa in sede giurisprudenziale risulta assai coerente con quella descritta dalla previgente L. 10/77 con l’articolo 9 comma e), la quale riportava la dizione:
«… nonchè per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;»
Gli impianti a cui fare riferimento per l’utilizzo dell’abitazione che in alcun modo non possono essere ubicati all’interno di questa, come possono essere – e sempre in difetto dell’alternativa – quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5932).
E ancora, facendo riferimento alla sentenza del TAR del Lazio – Roma sez. I QUA 00291/2015 confermata dalla suddetta sentenza del CdS, il concetto di volume tecnico non può giustificare:
- qualsiasi incremento volumetrico della copertura rispetto a quella originariamente assentito, connesso all’adozione di diverse modalità esecutiva rispetto al progetto originario;
- realizzazione di aggiuntivo cordolo perimetrale sovrastante le murature portanti del fabbricato per la copertura, incrementando le altezze esterne del fabbricato, (tenuto conto che la soluzione idonea avrebbe verosimilmente potuto essere conseguita mediante riduzione dell’altezza delle murature perimetrali e mantenimento delle altezze complessive medie e della volumetria preesistente);
Di conseguenza la sagoma volumetrica aggiuntiva dell’eventuale sottotetto, in quella ipotesi non può essere inquadrata come volume tecnico.
Molti regolamenti urbanistici ed edilizi contengono specifici paragrafi e parametri planivolumetrici relativi al volume tecnico, spesso soggetti a specifiche restrizioni in termini di altezza massima e superficie.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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