Ordinanza di demolizione emessa e istanza di sanatoria presentata entro i termini previsti
Rimodulata la disciplina tra SCIA, Edilizia Libera e Permesso di Costruire; la CILA diventa residuale e la DIA va in pensione
Arriva il decreto ‘Scia 2’ a ruota del Regolamento Edilizio Tipo di pochi giorni fa, in arrivo anche la Paesaggistica?
In data 24 novembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto attuativo n. 222/2016 che riforma il regime amministrativo delle attività edilizie private, al sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Dopo aver incassato parere positivo dal Consiglio di Stato e l’intesa dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, è stato promulgato il tanto atteso provvedimento che ristruttura gerarchia e categorie d’intervento edilizio, e che apporta modifiche al Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01.
Come scegliere le pratiche edilizie col Decreto ‘Scia 2’ →
Se guardiamo bene, pochi giorni fa è stato anticipato tutto dall’approvazione definitiva del Regolamento Edilizio Tipo (commentato in questo articolo).
Il decreto contiene una parte testuale e un’interessante tabella esplicativa che orienta alla selezione delle pratiche SUAP, Edilizia e Ambiente, di cui rimando a questo approfondimento.
Il decreto si compone di circa sei articoli testuali, di facile stesura.
SCARICA il D.Lgs. n° 222/2016
Principale scopo raggiunto è l’uniformità procedurale e delle categoria d’intervento sul territorio nazionale
Come già pronosticato sul profilo Facebook, ritengo che nel giro di pochi giorni seguirà l’arrivo del decreto di semplificazione paesaggistica.
Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività edilizie oggetto di procedimento di mera comunicazione inizio lavori o SCIA o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
Molte le novità rilevanti sul piano edilizio, con riformulazione di procedure e categorie d’intervento
- Rimarranno vigenti solo cinque tipi di regimi, cioè Permessi di Costruire, Super-SCIA alternativa a Pdc, SCIA, CILA ed Edilizia libera “pura”, mentre la Comunicazione Inizio Lavori (senza professionista) e la DIA alternativa al PdC sono aboliti;
- La nuova SCIA sarà applicata solo a tre categorie d’intervento, a condizione che ci siano opere strutturali:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), cioè diverse dalle cosiddette “ristrutturazioni edilizie rilevanti”;
La nuova CILA per tutti gli interventi residuali
Tutti gli interventi non riconducibili nelle categorie di opere soggette a Permesso di Costruire, SCIA ed Edilizia Libera, sono realizzabili previa comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Facciamo alcuni esempi come la manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) senza effettuare opere strutturali; oppure il restauro e risanamento conservativo, anch’esso senza opere strutturali.
SCIA alternativa al Permesso di costruire
In alcuni casi è ammessa la presentazione della SCIA in sostituzione del permesso di costruire:
- ristrutturazioni rilevanti o “pesanti”;
- nuove costruzioni e/o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi;
- nuove costruzioni effettuate in diretta esecuzione di strumenti urbanistici;
Per queste tre casistiche non sarà possibile iniziare i lavori contestualmente alla data di presentazione della SCIA, piuttosto si deve attendere il termine di 30 giorni a prescindere da tutto, verosimilmente alla vecchia DIA, praticamente si tratta di una SCIA differita con valenza di permesso di costruire.
Spostato il criterio di residualità dalla SCIA alla CILA (leggi l’articolo)
Ciò che non è espressamente soggetto a Permesso di Costruire o di SCIA ricade nell’ambito applicativo della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA):
- “Art. 6-bis Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato alliamministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alliefficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;
- estesa la platea degli interventi edilizi esenti da ogni procedura, come opere temporanee, pavimentazioni e finiture esterne, pannelli solari, aree ludiche;
- le Regioni potranno estendere la CILA a ulteriori interventi edilizi;
- il Glossario unico delle categorie di intervento sarà prodotto dal Ministero delle Infrastrutture entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto;
L’Agibilità si otterrà con Segnalazione certificata di Agibilità.
La procedura che attribuisce formalmente il criterio di agibilità di un immobile cambierà radicalmente, passando da un regime autorizzativo a regime comunicativo. Personalmente non credo che sia una scelta ottimale in quanto si tratta dell’ultimo passaggio finale di controllo e certificazione di qualità e della conformità urbanistica complessiva dell’immobile.
COME CAMBIA L’AGIBILITA’:APPROFONDIMENTO →
Penso piuttosto che questo segmento di verifica debba piuttosto rimanere condiviso ed effettuato dall’ente pubblico controllore: il rischio è che nell’intera procedura burocratica che porta alla realizzazione di un immobile la Pubblica Amministrazione assuma un ruolo sempre più distante e di semplice archivista dei documenti edilizi, lasciando il cittadino “solo” nelle mani dei liberi professionisti. E ciò non è confortante.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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