Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
La legislazione concorrente in materia di interventi edilizi ha creato una mappa feudale profondamente diversa tra le diverse regioni.
Nell’attuale ordinamento urbanistico il campo applicativo delle SCIA è residuale rispetto all’Edilizia libera e Permessi di costruire.
Proprio così. Le categorie di intervento fattibili con le SCIA non è esplicitamente definito dal T.U. edilizia DPR 380/01, piuttosto è ricavabile per differenza da quanto ammesso per gli interventi rilevanti soggetti a Permessi di costruire e quelli minori rientranti nell’Edilizia libera, il tutto come dispone l’art. 22 del DPR 380/01 (che ancora riporta il titolo contraddittorio):
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività (SCIA, ndr) – Art. 22 DPR 380/01
L’attuale stesura dell’articolo riporta il refuso della DIA, come anche nel titolo, e dispone l’elenco delle opere e interventi soggetti a SCIA:
- interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
- varianti a permessi di costruire che:
– non incidono su parametri urbanistici e sulle volumetrie;
– non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia;
– non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali;
– non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; - Varianti a PdC non configuranti variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore;
- In via alternativa al PdC possono essere realizzati i seguenti interventi:
a) ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/01;
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
Oltre a quanto sopra, le regioni a statuto ordinario possono legiferare l’ampliamento o riduzione dell’ambito applicativo di queste disposizioni, senza possibilità di entrare in merito alle sanzioni penali.
Gli interventi soggetti a SCIA sono quelli esclusi da PdC ed Edilizia Libera, salvo alcune eccezioni
Quindi per differenza si deve escludere a priori ciò che è fattibile col PdC e in Edilizia libera, passiamoli in rassegna:
Permesso di Costruire, interventi subordinati (art. 10 DPR 380/01)
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- In materia di cambio di destinazione d’uso, alle regioni è consentito espressamente assoggettare a PdC o SCIA tali interventi, con o senza opere (art. 10 c.2 DPR 380/01);
- ulteriori interventi che incidono sul territorio e sul carico urbanistico, così come espressamente definiti dalle regioni:
Attività edilizia libera (art. 6 DPR 380/01)
L’articolo statuisce una lunga lista di interventi soggetti a CIL e CILA, e le relative condizioni.
Il comma 6 lascia espressa facoltà alle regioni di estendere questo elenco, liberalizzando di fatto l’intera fascia della cosiddetta “edilizia minore“, che poi tanto minore non è: infatti è possibile effettuare i frazionamenti “leggeri” degli immobili.
In estrema sintesi il campo applicativo delle SCIA può essere altamente variabile da regione a regione.
La SCIA, per diverse ragioni sul piano di responsabilità penale e professionale, è divenuta la “Frau Blucher” dei tecnici professionisti.
Tale procedura in certi casi può essere utilizzata quale strumento di regolarizzazione come “Scia in sanatoria“.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- CILAS Superbonus presuppone (davvero) legittimità dell’immobile
- Centri storici, siti Unesco e vincoli culturali: condizioni e regole
- Truffa con immobile viziato da abusi edilizi sottaciuti
- Pergotenda, Edilizia libera requisiti e divieto chiusura (dopo Salva Casa)
- Preliminare di vendita, vincoli nascosti e risoluzione per inadempimento
- Conformità Catastale, atto definitivo e preliminare di vendita