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La legislazione concorrente in materia di interventi edilizi ha creato una mappa feudale profondamente diversa tra le diverse regioni.

Nell’attuale ordinamento urbanistico il campo applicativo delle SCIA è residuale rispetto all’Edilizia libera e Permessi di costruire.

Proprio così.  Le categorie di intervento fattibili con le SCIA non è esplicitamente definito dal T.U. edilizia DPR 380/01, piuttosto è ricavabile per differenza da quanto ammesso per gli interventi rilevanti soggetti a Permessi di costruire e quelli minori rientranti nell’Edilizia libera, il tutto come dispone l’art. 22 del DPR 380/01 (che ancora riporta il titolo contraddittorio):

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Interventi subordinati a denuncia di inizio attività (SCIA, ndr) – Art. 22 DPR 380/01

L’attuale stesura dell’articolo riporta il refuso della DIA, come anche nel titolo, e dispone l’elenco delle opere e interventi soggetti a SCIA:

  • interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
  • varianti a permessi di costruire che:
    – non incidono su parametri urbanistici e sulle volumetrie;
    – non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia;
    – non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali;
    – non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
  • Varianti a PdC non configuranti variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore;
  • In via alternativa al PdC possono essere realizzati i seguenti interventi:
    a) ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/01;
    b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
    c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;

Oltre a quanto sopra, le regioni a statuto ordinario possono legiferare l’ampliamento o riduzione dell’ambito applicativo di queste disposizioni, senza possibilità di entrare in merito alle sanzioni penali.

Gli interventi soggetti a SCIA sono quelli esclusi da PdC ed Edilizia Libera, salvo alcune eccezioni

Quindi per differenza si deve escludere a priori ciò che è fattibile col PdC e in Edilizia libera, passiamoli in rassegna:

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Permesso di Costruire, interventi subordinati (art. 10 DPR 380/01)
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

  • gli interventi di nuova costruzione;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
  • In materia di cambio di destinazione d’uso, alle regioni è consentito espressamente assoggettare a PdC o SCIA tali interventi, con o senza opere (art. 10 c.2 DPR 380/01);
  • ulteriori interventi che incidono sul territorio e sul carico urbanistico, così come espressamente definiti dalle regioni:
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Attività edilizia libera (art. 6 DPR 380/01)
L’articolo statuisce una lunga lista di interventi soggetti a CIL e CILA, e le relative condizioni.

Il comma 6 lascia espressa facoltà alle regioni di estendere questo elenco, liberalizzando di fatto l’intera fascia della cosiddetta “edilizia minore“, che poi tanto minore non è: infatti è possibile effettuare i frazionamenti “leggeri” degli immobili.

In estrema sintesi il campo applicativo delle SCIA può essere altamente variabile da regione a regione.

La SCIA, per diverse ragioni sul piano di responsabilità penale e professionale, è divenuta la “Frau Blucher” dei tecnici professionisti.
Tale procedura in certi casi può essere utilizzata quale strumento di regolarizzazione come “Scia in sanatoria“.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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