Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Svolgendo un consulto preordinato alla compravendita di capannone industriale, costituito da due autonome unità immobiliari fin dalla sua realizzazione (1972), ho riscontrato una pratica edilizia un pò “fumosa”.
avvertenza: trattasi di riflessione commentata in materia di normativa urbanistica, pertanto non deve essere intesa come trattazione giurisprudenziale avente valore verso o presso terzi.
Si trattava di un frazionamento e fusione urbanistico del 1985 con un ex Art. 26 della L. 47/85 [1] depositato pochi giorni prima delle modifiche apportate con la L. n. 298 del 21 giugno 1985 all’Art. 26 stesso, e che aveva la sottostante stesura.
Con tale trasformazione fu realizzata una tamponatura divisoria all’interno dell’unità 2 e contestualmente, la porzione interposta, fu messa in comunicazione con l’unità 1 mediante nuove aperture.
In questo caso si sarebbe dovuto scegliere l’intervento con ristrutturazione edilizia in quanto trattavasi di frazionamento e accorpamento, e quindi procedere con autorizzazione edilizia ex L. 457/1978 art. 31 comma D. ?
Versione originale dell’analisi, non più valida
E oggi come si potrebbe risolvere?
Ai fini di una regolare continuità negli atti abilitativi urbanistici occorre procedere con regolarizzazione, in particolare avviando procedura di Accertamento di conformità, fatte salve le norme vigenti sia all’epoca dell’abuso che odierne, e in questo caso non vi sono particolari difficoltà.
In Toscana può sovvenire in aiuto l’art. 136 c.2 lettera G della L.R. 65/2014, che consente alle CILA il seguente intervento anche in sanatoria, versando la sanzione di 1.000 € prevista dallo Sblocca Italia:
(N.B: tieni presente che il sottostante comma 1 non si riferisce alla definizione di ristrutturazione edilizia della L.R. 65/2014 bensì a quella del T.U. DPR 380/01 che implica modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti)
g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione:
1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001,
2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente;
3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale;
4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c).
Questa norma toscana, valevole per le categorie non residenziali, non sembra stringere rigidamente le possibilità, e al contrario sembra rivolta ad agevolare le attività produttive nelle loro frequenti trasformazioni.
Note e Riferimenti:
[1] ART. 26. (Opere interne) L. 47/85
Non sono soggette a concessione ne’ ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma ne’ aumento delle superfici utili e del numero delle unita’ immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unita’ immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unita’ immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli spazi di cui all’articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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